Lavoro per disabili

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Lavoro per disabili con il collocamento mirato 2020

Con l’espressione “collocamento mirato dei disabili” si intende tutta quella serie di strumenti che permettono un’adeguata valutazione della capacità lavorativa delle persone con disabilità. Comprende l’analisi dei posti di lavoro, le forme di sostegno da attivare, siano esse di eliminazione di barriere architettoniche che di relazione.

Hanno diritto al collocamente mirato tutti i disabili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.

Sono tenuti all’assunzione obbligatoria tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze minimo 15 persone, secondo le modalità indicate dalla Legge 68/99 e il D.Lgs 469/97.
La riforma del Lavoro approvata dal Ministro Fornero (Legge 92/12, art. 4, comma 27) ha apportato alcune modifiche alle modalità di calcolo delle assunzioni obbligatorie di persone disabili, per le aziende.
La legge riconosce il diritto al collocamento mirato dei disabili, ovvero alla congruenza tra capacità e competenze possedute e posto di lavoro. A questo scopo sono stati istituiti servizi per l’impiego mirati che, insieme ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio redigono e conservano le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all’avviamento al lavoro.
La legge istituisce altresì i “comitati tecnici”, composti da esperti sociali e medico-legali che valutano le residue capacità lavorative del soggetto e definiscono gli strumenti necessari per il lavoro.

I datori di lavoro che devono adempiere all’obbligo di assunzione presentano richieste che vengono incrociate con le liste di dicoccupati depositate presso i Centri per l’impiego.

Ai disabili assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Per favorire il lavoro per disabili la legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati. Le convenzioni prevedono l’impegno da parte dei datori di lavoro dell’assunzione al termine del programma. L’attuazione delle convenzioni avviene attraverso tirocini formativi, assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova. Esiste inoltre la possibilità di realizzare convenzioni con coopertaive sociali, associazioni di volontariato, consorzi e la possibilità di deroghe (per età o durata) su formazione lavoro (inserimento lavorativo) e apprendistato.

Publicato: 2020-02-24Da: wonder

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