Contratto di lavoro dei lavoratori studenti

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studenti-lavoratoriLa legge (Art.10 L.300/70) prevede che i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, possano usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali. Questo riguarda tutti i lavoratori studenti iscritti e che frequentanti regolari corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. La disposizione si applica anche a coloro che frequentano corsi di formazione professionale.
Permessi per lo svolgimento di esami:
Tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari (anche fuori corso), hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame. La concessione del permesso non è subordinata all’esito dell’esame, ma dipende solo dal fatto che lo stesso venga sostenuto. A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che comprova l’avvenuto esame. Il permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dall’ora in cui viene effettuato l’esame e quindi anche se non coincide con l’orario di lavoro.
Bisogna però fare qualche precisazione:
anche i privatisti non iscritti a corsi regolari di studio hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere gli esami; se l’esame è suddiviso in una prova scritta e una prova orale da sostenere in giorni distinti, i giorni di permesso retribuito spettano una sola volta e non per ciascuna prova.
Agevolazioni per la frequenza dei corsi:
Per agevolare la frequenza di corsi sono previsti particolari turni di lavoro e l’esonero dal lavoro straordinario. La possibilità di usufruire di appositi permessi per la frequenza ai corsi di studio è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva, che prevede anche il numero di ore retribuite spettanti ai lavoratori.
Chi ha diritto:
Tutti gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire dei permessi, tranne:

* i lavoratori in prova dei settori edile, legno e turismo;

* i dipendenti di aziende al di sotto di un certo numero di addetti, facenti parte dei settori edile (aziende con meno di 18 dipendenti) e turismo (con meno di 50 dipendenti).
Per quali corsi?:
In genere sono i corsi che si svolgono presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, che hanno per oggetto l’aggiornamento culturale e professionale del lavoratore o il recupero della scuola dell’obbligo. Rientrano in questo ambito i corsi di recupero dell’obbligo scolastico, i corsi di alfabetizzazione e quelli per l’apprendimento della lingua italiana a favore dei lavoratori stranieri.
Adempimenti:
La generalità dei contratti collettivi prevede l’obbligo, per il lavoratore interessato alla partecipazione ai corsi, di fare domanda scritta entro un determinato lasso di tempo, di norma stabilito a livello aziendale. Alcuni contratti collettivi fissano un termine massimo, antecedente i corsi, per la presentazione della domanda. Il lavoratore, inoltre, deve documentare la partecipazione sia con certificato di iscrizione che con attestazioni di frequenza. In caso di omessa presentazione della documentazione, il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso.
Limiti: Tutti i contratti collettivi di settore prevedono una serie di limitazioni:

* un monte ore aziendale che viene determinato diversamente da contratto a contratto, valido per un certo numero di anni, il cui superamento comporta la necessità di creare un’apposita graduatoria tra quei lavoratori per individuare i beneficiari, che saranno selezionati secondo determinati criteri: anzianità di sevizio, età del lavoratore, caratteristica dei corsi.

* il numero di lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi non deve superare una determinata percentuale degli addetti occupati e dovrà comunque essere garantito il normale svolgimento dell’attività produttiva.

* in generale, in numero di ore del corso deve essere pari al doppio delle ore di permesso retribuite, tranne il caso dei corsi di recupero. Pertanto un lavoratore ha diritto al pagamento di 150 ore se il corso che frequenta ha una durata minima di 300 ore.
L’orario di lavoro: In giurisprudenza si ritiene che il presupposto per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori che frequentano regolarmente i corsi sia la coincidenza tra il tempo di svolgimento delle lezioni e l’orario di lavoro. Al contrario, se le lezioni sono serali non competerà alcun diritto a permessi, tranne il caso in cui il dipendente sia adibito a turni di lavoro serali. Il tempo di viaggio necessario per recarsi al corso oppure per ritornare al lavoro viene retribuito solo se il contratto collettivo lo prevede espressamente e nei limiti strettamente necessari allo spostamento. Nel calcolo delle ore sono comprese anche quelle per il viaggio. Ad esempio, l’orario di lavoro di un dipendente normalmente è dalle 9 alle 18. Posto che il corso inizi alle 16, il lavoratore terminerà il proprio lavoro alle 15 ed utilizzerà tre ore di permesso da detrarre dal suo monte ore.
Lavoro a turni:
I lavoratori studenti hanno diritto ad essere impiegati in turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. L’esercizio di questo diritto però non deve costituire uno svantaggio per gli altri lavoratori non studenti. Il datore di lavoro deve soltanto impiegare il lavoratore in turni o regimi di orario già esistenti in azienda, che lo agevolino nella frequenza.
Lavoro straordinario:
Il lavoratore studente può rifiutare di prestare lavoro oltre l’orario normale.

Publicato: 2015-02-10Da: Marketing

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