È un contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) di compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
L’imprenditore (appaltatore), per compiere l’opera o il servizio commissionati, deve:
* organizzare i mezzi necessari (dirige i lavoratori alle proprie dipendenze senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso)
* assumere il rischio d’impresa (rispondere del risultato finale davanti al committente)
Gli elementi che distinguono il contratto d’appalto dalla somministrazione sono l’organizzazione dei mezzi necessari e l’assunzione dei rischi d’impresa.
In assenza di questi elementi, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. La richiesta deve essere fatta tramite ricorso, presentato al giudice del lavoro e notificato anche al solo committente.
CARATTERISTICHE
Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l’appalto di opere e di servizi è caratterizzato dall’assunzione di una obbligazione solidale tra il committente e l’appaltatore: ciò significa che i lavoratori dipendenti dell’appaltatore possono rivolgersi, entro un anno dalla fine del contratto di appalto, al committente per riscuotere i crediti da lavoro (retribuzione, contributi etc) nel caso in cui il loro datore di lavoro non li abbia pagati. Il lavoratore non può, però, rivolgersi al committente se questo è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
La legge Biagi ha espressamente stabilito che non costituisce trasferimento d’azienda o di ramo della stessa l’ipotesi in cui un nuovo appaltatore subentri al contratto di appalto e assuma i lavoratori già impiegati nell’appalto stesso.
ATTUAZIONE
È previsto un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. Nel decreto dovranno essere specificati i codici di buone pratiche e gli indici presuntivi, tenendo conto delle indicazioni degli accordi interconfederali o di categoria.
Le Commissioni di certificazione devono riferirsi ai suddetti codici e indici in sede di certificazione.
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