È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità.
A chi spetta:
Essere in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Per anzianità aziendale s’intende l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda che procede al licenziamento;
Lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda:
- alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria (art. 4 c.1 L.223/91 ) per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi;
- per riduzione di personale a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (c.d. licenziamento collettivo) di aziende che occupino più di 15 dipendenti purché destinatarie di mobilità (art. 24 L 223/91)
Per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità è necessaria la presentazione di una specifica domanda da parte del lavoratore, che deve essere inoltrata in via telematica attraverso i tre seguenti canali:
-on line, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (si ravvisa l’opportunità che i lavoratori interessati in vista della domanda di mobilità provvedano a munirsi di PIN dispositivo, consultando le indicazioni presenti sul sito);
-tramite Contact Center multicanale – n. 803164;
-tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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