Contratto di lavoro accessorio
La riforma Biagi disciplina una nuova tipologia contrattuale nell’ambito delle prestazioni occasionali, ovvero il lavoro accessorio.
Requisiti. Per prestazioni di lavoro “accessorio” si intendono tutte quelle attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro oppure in procinto di uscirne, nell’ambito:
– di piccoli lavori domestici a carattere straordinario
– dell’insegnamento privato supplementare
– dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
– della realizzazione di manifestazioni sociali, Fare Iniezioniive, culturali o caritatevoli
– della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato in relazione allo svolgimento di lavori di emergenza.
Durata. Per rientrare nella tipologia del lavoro occasionale e accessorio, l’attività deve coinvolgere il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni dell’anno solare e che, in ogni caso, non dia complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila €.
Soggetti. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
– disoccupati da oltre un anno
– casalinghe, studenti e pensionati
– disabili e soggetti in comunità di recupero
– lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.
Modalità di pagamento. Viene introdotto un regime retributivo innovativo, in base al quale le prestazioni realizzate verranno remunerate al lavoratore mediante i cosiddetti “buoni lavoro”, vale a dire buoni dal valore nominale di 7,5 € ciascuno. Una volta effettuata la prestazione, il lavoratore riceverà il corrispettivo monetario cambiando i buoni presso gli enti accreditati.
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