Contratto di lavoro intermittente
Il Decreto introduce per la prima volta nel nostro Paese il lavoro intermittente (o a chiamata), quale specifica tipologia contrattuale che si inquadra nello scheda del lavoro dipendente.
Caratteristiche del contratto. E’ un contratto subordinato che può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato.
Le prestazioni. L’attività viene resa a chiamata del datore di lavoro alla quale il lavoratore può obbligarsi o meno a rispondere. Fatte salve le previsioni dei contratti collettivi, ciascuna prestazione non ha limiti temporali.
Le ipotesi oggettive di ammissione. Il lavoro a chiamata può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.
Le ipotesi soggettive di ammissione. Il contratto a chiamata sarà invece subito operativo, a prescindere dal tipo di attività svolta, per prestazioni svolte da soggetti:
– in stato di disoccupazione che non abbiano compiuto 25 anni
– con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo
– con più di 45 anni iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento.
La tutela dei lavoratori. Nei periodi di impiego il lavoratore intermittente riceverà un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Durante il periodo di disponibilità senza prestazione lavorativa, il lavoratore matura solo l’indennità di disponibilità.
Indennità di disponibilità
– Presupposti. Spetta esclusivamente ai lavoratori che si obbligano contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Le modalità sono stabilite nel contratto tra le parti.
– Trattamento. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita.
– Obbligo di comunicazione. Nei periodi di temporanea indisponibilità anche per malattia, dei quali il lavoratore deve dare tempestiva informazione, non matura l’indennità di disponibilità.
In caso di mancata comunicazione, il lavoratore perde il diritto all’indennità di disponibilità per 15 giorni o per un diverso periodo stabilito dal contratto individuale.
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