Il contratto del lavoro ripartito
Già regolamentato dalla contrattazione collettiva e dalla circolare n. 43 del 1988, l’istituto del lavoro ripartito diviene ora oggetto di preciso intervento legislativo.
La prestazione. Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa. Ciascun lavoratore si obbligherà a sostituire l’altro in caso di impossibilità a svolgere la prestazione.
La forma. Il contratto deve essere scritto e contenere: la collocazione temporale del lavoro, la possibilità di sostituzione o di modificazione consensuale dell’orario di lavoro, li luogo di lavoro e il trattamento economico.
Vincolo di solidarietà. Ciascun lavoratore sarà tenuto a svolgere la prestazione dividendo con l’altro la responsabilità per l’esecuzione dell’intera prestazione lavorativa.
Il recesso. Dimissioni o licenziamento di uno del lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, ad eccezione di un diverso accordo tra le parti. Questa previsione non si applica se l’altro prestatore, su richiesta del datore di lavoro, è disponibile ad adempiere l’intera obbligazione.
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