Lavoro a progetto

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Categoria: Archivio Contratti di lavoro
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lavoro-progettoLavoro a progetto
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa viene ricondotto ad un progetto o programma di lavoro.
Le principali novità introdotte dal Dlgs riguardano i requisiti formali e di contenuto del contratto nonché i diritti riconosciuti al collaboratore a progetto.
Forma.
Il contratto deve essere scritto e contenere:
– la durata, determinata o determinabile, delle prestazioni di lavoro
– il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante
– il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione
– i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo
– le forme di coordinamento del collaboratore al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa
– eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza.
Corrispettivo.
Deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Per la sua determinazione, va tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
Obbligo di riservatezza.
Salvo diverso accordo, il collaboratore può svolgere la propria attività a favore di più committenti. Non deve però svolgere attività in concorrenza con i committenti né diffondere notizie attinenti ai programmi o compiere atti pregiudizievoli per l’attività degli stessi committenti
Recesso.
La realizzazione del progetto o parte di esso comporta la risoluzione del contratto. Le parti sono comunque libere di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o diverse causali stabilite nel contratto di lavoro individuale. Le parti possono poi pattuire il periodo di preavviso.
Diritti del collaboratore.
La malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
La sospensione del rapporto non comporta la proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto o superiore a 30 giorni. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni. Il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. Si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le norme sul processo del lavoro.

Lavoro occasionale
Il Dlgs distingue il lavoro a progetto dalle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni svolti nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e per un compenso complessivo di 5 mila €.

Publicato: 2015-02-10Da: wonder

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